La commissione mercato interno e tutela dei consumatori del parlamento europeo ha approvato una posizione sulla revisione della direttiva europea sui viaggi pacchettizzati. L’obiettivo è rafforzare la protezione dei viaggiatori in caso di fallimento dell’organizzatore o di eventi imprevisti che compromettano le vacanze. Le lacune emerse durante la pandemia da covid-19 e il caso Thomas Cook hanno evidenziato la necessità di regole più chiare e stringenti.
Rimborso, protezione contro l’insolvenza e obblighi informativi
Il testo votato dai deputati europei sostiene la proposta della commissione europea che mira a chiarire le norme esistenti per garantire ai turisti il rimborso delle somme versate anticipatamente quando i servizi non vengono erogati a causa del fallimento dell’organizzatore. Inoltre, si prevede un aiuto concreto per riportare i viaggiatori nel proprio paese in queste situazioni.
Definizioni e trasparenza per il consumatore
La nuova direttiva definisce con precisione cosa costituisce un pacchetto turistico, includendo anche servizi combinati venduti come unica offerta. Viene inoltre stabilito quali informazioni devono essere fornite ai clienti prima della partenza, durante il viaggio e dopo il suo completamento. Questo comprende dettagli sul contratto, sulle condizioni di cancellazione e sui diritti in caso di problemi.
Queste modifiche puntano a ridurre l’incertezza che spesso accompagna prenotazioni complesse o offerte multiple sotto un unico contratto, migliorando trasparenza ed equità nei confronti dei consumatori.
Utilizzo dei voucher: nuove regole per scelta libera e validità estesa
Tra le novità più rilevanti c’è l’introduzione di disposizioni precise sull’uso dei voucher come alternativa al rimborso immediato. I consumatori potranno rifiutare i voucher proposti dagli organizzatori preferendo invece ottenere indietro i soldi entro 14 giorni dalla richiesta.
Se un turista accetta un voucher ma poi non lo utilizza entro la scadenza prevista , potrà richiedere il rimborso della somma residua inutilizzata senza penalità. Il documento potrà essere esteso una volta sola o trasferito ad altre persone secondo quanto previsto dalla nuova normativa.
Il titolare avrà inoltre libertà totale su come utilizzare il valore del voucher: potrà spenderlo tutto insieme oppure suddividerlo su più acquisti presso lo stesso operatore turistico.
Per tutelare ulteriormente chi riceve questi titoli è stata prevista una copertura assicurativa contro eventuali insolvenze dell’emittente; questo assicura che almeno venga riconosciuto l’importo equivalente al diritto al rimborso originario del cliente.
Chi possiede un voucher avrà priorità nella scelta delle prestazioni offerte dall’organizzatore rispetto ad altri clienti paganti direttamente con denaro contante o carta elettronica.
Condizioni chiare per annullamenti dovuti a circostanze impreviste
L’aggiornamento della direttiva specifica meglio quando è possibile annullare senza penali una vacanza acquistata tramite pacchetto turistico se sorgono eventi straordinari impossibili da evitare nella località di destinazione o nel luogo di partenza poco prima dell’inizio del viaggio oppure lungo il tragitto stesso.
I deputati europei sottolineano che non conta dove risiede abitualmente chi ha prenotato; ciò significa che ogni persona deve poter cancellare liberamente se si verificano gravi problemi nelle aree interessate dal viaggio indipendentemente dal suo domicilio legale o fiscale.
Importanza degli avvisi ufficiali
Ogni situazione sarà valutata singolarmente ma particolare rilievo avranno gli avvisi ufficiali pubblicati dalle autorità competenti fino a 28 giorni prima della data fissata per partire: tali segnalazioni dovranno pesare molto nella decisione finale sul diritto alla cancellazione gratuita con restituzione integrale delle somme versate anticipatamente dai clienti coinvolti nei disagi causati dagli eventi eccezionali citati sopra.
Pagamento acconti: libertà lasciata agli stati membri
Un punto discusso riguarda gli importi degli acconti richiesti dalle agenzie turistiche ai clienti all’atto della prenotazione. La commissione aveva proposto limiti rigidi, vietando versamenti superiori al 25% del costo totale fino a 28 giorni prima dell’inizio viaggio.
I deputati hanno deciso però di eliminare questa restrizione lasciando alle singole nazioni membro decidere autonomamente sulle modalità relative agli anticipi richiesti. Questa scelta punta probabilmente ad adattarsi alle diverse realtà economiche locali evitando imposizioni uniformi su tutto territorio comunitario.
Iter legislativo verso l’approvazione definitiva
Il rapporto approvato dalla commissione IMCO ha ottenuto larga maggioranza: 35 voti favorevoli, uno contrario, quattro astensioni. Ora passerà all’esame plenaria del parlamento europeo presumibilmente nel mese settembre prossimo.
Dopo questo passaggio sarà possibile iniziare le trattative formali tra eurodeputati ed esecutivo rappresentativo degli stati membri riuniti nel consiglio UE. Quest’ultimo aveva già espresso parere favorevole con propria posizione adottata nel dicembre scorso.
Le discussioni finalizzate alla versione definitiva della legge prenderanno spunto proprio dalle indicazioni uscite dal voto parlamentare, delineando così nuovi standard comuni volti alla tutela concreta dei cittadini europei per fronteggiare rischiose situazioni legate al turismo organizzato internazionale.