Cancellazione, ritardi o motivi personali: i passeggeri hanno più diritti di quanto pensino, anche senza assicurazione.
Viaggiare in aereo è diventato routine per milioni di persone, tra vacanze, trasferte lavorative e spostamenti familiari. Solo nel 2024, secondo l’IATA, sono stati oltre 4,7 miliardi i passeggeri trasportati, con un incremento del 27% rispetto all’anno precedente. In Europa, circa il 64% dei viaggiatori leisure prenota con largo anticipo, sfruttando le tariffe scontate proposte dalle compagnie aeree low-cost e tradizionali. Acquistare un volo in anticipo permette di risparmiare anche oltre il 60%, soprattutto su tratte brevi e in periodi di bassa stagione. Ma i rischi non mancano: malattie, imprevisti familiari o lavorativi, problemi con i documenti possono impedire la partenza. Senza assicurazione, molti pensano che il biglietto sia perso. In realtà, in vari casi la legge prevede il rimborso anche senza coperture assicurative.
Quando si può chiedere il rimborso senza polizza
Il Regolamento (CE) 261/2004 stabilisce che in caso di cancellazione del volo o ritardi superiori a cinque ore, il passeggero ha diritto al rimborso integrale, da ricevere entro sette giorni. Non serve alcuna assicurazione per ottenere quanto pagato, né per scegliere tra rimborso o volo alternativo. Se invece si rinuncia volontariamente alla partenza, entra in gioco il Codice del Turismo (Dlgs 79/2011), che consente la richiesta di rimborso solo in caso di eventi imprevedibili e gravi, come: malattia debilitante improvvisa, morte o grave malattia di un familiare stretto, incidente o impedimento non prevedibile al momento della prenotazione.

Fuori da questi casi, le tariffe non rimborsabili, solitamente le più economiche, non danno diritto al recupero dell’importo. Ma resta comunque valido il diritto al rimborso delle tasse aeroportuali: queste voci si pagano solo se si vola. Le compagnie possono trattenere una commissione amministrativa – ad esempio Ryanair trattiene circa 20 euro – che in alcuni casi annulla il valore stesso del rimborso. In più, chi vola con tariffe speciali riservate (come i dipendenti delle compagnie aeree) non ha diritto ad alcun rimborso.
Norme UE, modalità e tempi per ottenere il rimborso
Il Regolamento europeo del 2004 tutela i viaggiatori in tutta l’UE e nei voli operati da vettori europei. Le norme valgono anche per Norvegia, Islanda, Svizzera e territori extraeuropei come Canarie, Azzorre e Madera. Se un volo viene cancellato, si può scegliere tra rimborso completo, volo alternativo immediato o nuova partenza successiva. La normativa prevede anche compensazioni economiche:
250 euro per voli fino a 1.500 km,
400 euro per tratte intra-UE sopra 1.500 km,
600 euro per voli extra-UE oltre 3.500 km.
Queste somme non sono dovute se la cancellazione dipende da cause eccezionali (maltempo, scioperi, emergenze) o se la compagnia informa il passeggero con almeno due settimane di anticipo. Anche in caso di preavviso tra sette e quattordici giorni, non è previsto indennizzo se viene proposto un volo alternativo con orari simili.
Per chiedere il rimborso, bisogna conservare i documenti di viaggio: carta d’imbarco, documento d’identità, richiesta scritta. La compagnia va contattata tramite sito o app, compilando il modulo specifico. Il termine per presentare la domanda in Italia è di 26 mesi. I tempi di risposta variano: tra 3 e 6 mesi per le compagnie più organizzate. Se il rimborso non arriva o viene rifiutato senza spiegazioni, si può presentare reclamo all’ENAC. Se il volo è stato acquistato tramite agenzia, sarà quest’ultima a gestire la pratica. In caso di biglietti premio o viaggi con più tratte, spesso si segue un iter specifico con l’assistenza clienti della compagnia.