Il caso di un tabaccaio genovese che aveva rifiutato un pagamento con bancomat per un pacchetto di sigarette ha sollevato una questione legale sul obbligo di accettare carte elettroniche nei negozi che vendono prodotti a prezzo fisso. La vicenda, iniziata nell’ottobre 2023, si è conclusa con una sentenza favorevole al commerciante da parte del giudice di pace, che ha annullato la sanzione e condannato la Prefettura alle spese processuali.
La controversia sul pagamento elettronico nelle tabaccherie
Tutto è nato quando una cliente in una tabaccheria di Genova ha chiesto di pagare un pacchetto da 5 euro e 50 centesimi con il bancomat. Il titolare Lorenzo Cavana si è rifiutato, motivando che l’obbligo del pos non può essere applicato alle vendite dei Monopoli di Stato come le sigarette, dove il prezzo è fisso e non può essere aumentato per coprire le commissioni bancarie. La donna ha chiamato la guardia di finanza e l’esercente è stato multato per 35 euro e 50 centesimi.
Il tabaccaio insieme ai suoi avvocati Alessandro Gazzolo e Michele Bonacchi hanno subito contestato la multa presentando prima ricorsi amministrativi al Prefetto e al ministero dell’Economia. Non ottenendo risultati positivi hanno deciso quindi d’impugnare il verbale davanti al giudice di pace.
Le ragioni giuridiche della difesa
La strategia difensiva si basa su due punti fondamentali: da un lato l’impossibilità pratica ed economica per i rivenditori autorizzati dai Monopoli dello Stato d’assorbire le commissioni delle transazioni elettroniche senza subire perdite; dall’altro presunte violazioni costituzionali causate dal doppio vincolo imposto all’esercente sia sulla gestione dei ricavi sia sulle spese obbligatorie.
Secondo gli avvocati Gazzolo e Bonacchi questo crea uno squilibrio ingiusto tra diritti dell’esercente rispetto agli obblighi imposti dalla normativa vigente sul pos obbligatorio. Senza poter aumentare i prezzi fissi delle “bionde”, ogni transazione tramite carta rappresenta infatti un costo netto.
La decisione del giudice di pace
Dopo aver esaminato gli argomenti presentati dalla difesa Lorenzo Cavana ha visto accolto il suo ricorso: il giudice ha annullato la multa elevata dalla guardia di finanza riconoscendo le ragioni esposte dagli avvocati circa l’applicabilità limitata dell’obbligo pos ai prodotti soggetti a monopolio statale con prezzo fissò.
Inoltre nella sentenza viene disposto che tutte le spese processuali siano a carico della Prefettura coinvolta nel procedimento amministrativo originario. Questa pronuncia assume rilievo perché apre nuovi scenari sulla gestione dei pagamenti digitali nelle attività commerciali sottoposte a regolamentazioni specifiche come quelle delle tabaccherie o altri esercizi simili.
Un precedente significativo per i rivenditori autorizzati dai monopoli
Gli avvocati Gazzolo e Bonacchi hanno definito questa sentenza “un precedente importante” destinata ad avere effetti concreti sull’intera categoria dei rivenditori autorizzati alla vendita dei prodotti sotto monopolio statale in tutta Italia.
Il pronunciamento potrebbe indurre autorità locali ed enti preposti a rivedere modalità sanzionatorie relative all’obbligo pos in contesti analoghi evitando multe ingiustificate verso esercenti costretti ad accollarsi costi insostenibili senza margini sui prezzi fissi imposti dalle normative vigenti sugli articoli soggetti a monopolio pubblico.