La guerra in Ucraina continua a tenere alta la tensione in Europa e alcuni Paesi membri della Nato, come la Germania, stanno pensando di reintrodurre la leva militare obbligatoria. Questo scenario apre interrogativi anche per l’Italia, che pur avendo sospeso il servizio di leva nel 2004, conserva ancora alcune norme sulla mobilitazione in caso di conflitto. L’articolo esplora chi sarebbe chiamato alle armi se scoppiasse una guerra e quali sono le regole costituzionali che regolano questa eventualità.
Il piano tedesco per ripristinare la leva obbligatoria e le implicazioni per i paesi nato
In Germania si sta discutendo seriamente del ritorno alla leva militare obbligatoria dopo anni di sospensione. Secondo quanto riportato dal Süddeutsche Zeitung, Berlino ha elaborato un piano rivolto soprattutto al mondo delle aziende tedesche per prepararsi a uno scenario bellico. La preoccupazione nasce dall’intensificarsi del conflitto ucraino e dalla possibilità che un attacco diretto colpisca un membro dell’Alleanza atlantica.
Articolo 5 e l’impegno dei paesi membri
L’articolo 5 del trattato Nato stabilisce infatti che un attacco contro uno Stato membro è considerato un’aggressione verso tutti gli altri paesi firmatari, Italia compresa. In questo caso ogni nazione sarebbe tenuta a intervenire militarmente o con altre forme di supporto deciso dal Parlamento nazionale. Il ritorno alla coscrizione appare quindi come una misura preventiva utile ad assicurare risorse umane pronte all’uso nelle forze armate.
Questo dibattito riflette anche una crescente attenzione verso la sicurezza europea dopo anni caratterizzati da politiche più orientate al contenimento dei costi della difesa piuttosto che all’ampliamento degli eserciti nazionali.
L’italia tra costituzione e proposte politiche: cosa dice davvero la legge sulla chiamata alle armi
In Italia il servizio militare obbligatorio è stato sospeso nel 2004 ma non abrogato definitivamente: rimane quindi teoricamente possibile richiamarlo in casi eccezionali. La proposta più recente arriva dalla Lega, che suggerisce di reintrodurre una coscrizione universale semestrale aperta sia ai ragazzi sia alle ragazze tra i 18 e i 26 anni.
Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha però espresso chiaramente il suo parere contrario sottolineando come le forze armate non debbano essere usate come luogo educativo o formativo dei giovani; questo compito spetta piuttosto alla famiglia e alla scuola.
Sul piano giuridico va ricordato l’articolo 11 della Costituzione italiana secondo cui “l’Italia ripudia la guerra” come mezzo offensivo o risolutivo delle controversie internazionali; tuttavia l’articolo 78 attribuisce al Parlamento il potere esclusivo di dichiarare lo stato di guerra autorizzando poi il Governo ad assumere poteri straordinari per affrontarla.
Mobilitazione: decisione politica e poteri straordinari
Questa distinzione è fondamentale perché significa che solo con decisione politica formale può scattare una mobilitazione generale o parziale delle forze armate italiane.
Chi verrebbe arruolato se scoppiasse una guerra? priorità ai militari professionisti ed ex combattenti recenti
Nel caso concreto dello scoppio di un conflitto bellico coinvolgente direttamente l’Italia si applicherebbe prima tutto ciò previsto dalle leggi vigenti sul reclutamento militare d’emergenza. I primi soggetti richiamati sarebbero ovviamente i membri attivi delle Forze Armate – Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare – oltre agli organi paramilitari quali Carabinieri e Guardia di Finanza.
Al contrario sarebbero esentati servizi civili fondamentali ma non direttamente coinvolti nella difesa armata quali Vigili del Fuoco oppure Polizia penitenziaria o locale impegnata su fronti diversi rispetto allo scontro diretto con nemici esterni.
Richiamati ex militari e civili idonei
Subito dopo verrebbero convocati gli ex militari dimessi da meno di cinque anni dalla fine del servizio attivo: queste persone mantengono infatti competenze tattiche utili sul campo senza bisogno d’una lunga riqualificazione iniziale.
Solo successivamente si passerebbe eventualmente a richiedere uomini civili idonei fisicamente compresi fra i 18 ed i 45 anni dopo visita medica specifica.
Questi ultimi rappresentano davvero l’ultima linea qualora tutte le altre opzioni fossero insufficienti rispetto all’entità dell’emergenza bellica dichiarata ufficialmente dal Parlamento italiano.
Dovere costituzionale dei cittadini italiani nei confronti della difesa nazionale
L’obbligo alla difesa nazionale trova fondamento nell’articolo 52 della Costituzione italiana dove si afferma chiaramente: “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Il testo stabilisce inoltre che tale impegno deve svolgersi nei limiti previsti dalla legge senza compromettere né posizioni lavorative né diritti politici acquisiti dagli individui convocati sotto le armi.
Questo implica quindi garanzie precise durante eventuali periodi d’arruolamento coattivo così da evitare discriminazioni sociali o professionali sui cittadini coinvolti nel servizio militare obbligatorio.
Visite mediche e criteri di idoneità
Le visite mediche selettive servono proprio a garantire solo agli idonei fisicamente – indipendentemente dall’età anagrafica entro certissimi limiti – accesso effettivo al reclutamento temporaneo necessario allo sforzo bellico pubblico.
La normativa italiana resta dunque pronta ad adattarsi rapidamente qualora venisse deliberata formalmente dallo Stato emergenza internazionale grave tali da richiedere mobilitazioni generalizzate sulle capacità umane disponibili presenti sul territorio nazionale.