La questione del fine vita torna davanti alla corte costituzionale italiana: una donna toscana di 55 anni, completamente paralizzata a causa della sclerosi multipla, ha ottenuto il diritto al suicidio assistito ma non può assumere da sola il farmaco letale. Per questo motivo, ha chiesto al tribunale di Firenze di autorizzare il medico a somministrarle la sostanza. Il tribunale ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale sull’articolo 579 del codice penale, che punisce l’omicidio del consenziente. L’udienza in Consulta è fissata per l’8 luglio 2025.
Il ricorso urgente e la richiesta al tribunale di firenze
Libera, nome di fantasia di una donna di 55 anni residente in Toscana, vive in condizioni di paralisi totale dovute a una sclerosi multipla avanzata. L’Associazione Coscioni ha reso noto che, pur avendo ottenuto il diritto al suicidio assistito, lei non è in grado di assumere autonomamente il farmaco disposto per porre fine alle sofferenze. Così ha presentato un ricorso d’urgenza al tribunale di Firenze. I suoi legali, coordinati da Filomena Gallo – segretaria nazionale dell’associazione – hanno chiesto di autorizzare il medico a somministrare il farmaco in accordo con le disposizioni previste dalla legge 219/2017, che regola il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento .
Il tribunale, preso atto della difficoltà oggettiva di Libera di procedere da sola, ha valutato l’opportunità di sollevare una questione di legittimità costituzionale sull’articolo 579 del codice penale. Questo articolo punisce l’omicidio del consenziente, ma non esclude l’ipotesi di punibilità per il medico che somministra il farmaco, seppure richiesto dal paziente e in presenza delle condizioni sancite dalla legge sul consenso informato.
I profili giuridici e la questione di legittimità costituzionale
Il 30 aprile 2025, il tribunale di Firenze ha formalizzato la richiesta di verifica sulla costituzionalità dell’articolo 579, punto centrale del codice penale che potrebbe ostacolare l’applicazione del suicidio assistito quando il paziente non può assumere il farmaco in modo indipendente. Il giudice ha definito la questione “rilevante e non manifestamente infondata”, osservando un possibile conflitto con alcuni articoli della Costituzione italiana: 2 , 3 , 13 e 32 .
Gli avvocati di Libera avevano chiesto di autorizzare il medico a somministrare il farmaco che l’azienda sanitaria aveva già approvato come idoneo per la paziente. In subordine, la sollecitazione del tribunale punta a chiarire se il medico possa essere penalmente responsabile quando dirige l’azione per soddisfare la volontà del paziente nel contesto del suicidio assistito, come regolato dalla legge 219/2017.
La situazione di liberta e le sue richieste specifiche
Libera ha rifiutato di sottoporsi a sedazione profonda, preferendo restare lucida e cosciente fino agli ultimi istanti della sua vita. La malattia e complicazioni aggiuntive continuano a farla soffrire intensamente, secondo le informazioni fornite dall’Associazione Coscioni. La donna attende con urgenza una decisione della Corte costituzionale per porre fine alle sofferenze e ha chiesto che vengano rispettati la sua privacy e quella della famiglia.
Filomena Gallo ha spiegato che questo caso rappresenta una sfida cruciale per il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione nelle scelte di fine vita. Marco Cappato, segretario dell’associazione, ha sottolineato che la Corte costituzionale, già da otto anni, sollecita il legislatore a regolamentare con maggiore chiarezza il tema della libertà di scelta delle persone malate, specie nelle situazioni di sofferenza estrema come quella di Libera.
L’udienza prevista per l’8 luglio 2025 in Consulta sarà l’occasione per affrontare una di quelle questioni giuridiche e umane che mettono a confronto la normativa penale e la tutela della dignità e libertà personale nel momento più delicato della vita.