La terza sezione civile della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Catania che, lo scorso 8 giugno 2023, aveva condannato Antonino Filippo Speziale a risarcire con 100mila euro il Ministero dell’interno e la Presidenza del consiglio dei ministri per danni all’immagine. Speziale era stato condannato a otto anni di reclusione per l’omicidio preterintenzionale dell’ispettore di polizia Filippo Raciti, avvenuto il 2 febbraio 2007 durante gli scontri tra ultras fuori dallo stadio Massimino nel derby Catania-Palermo.
La cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Giuseppe Lipera evidenziando un difetto nella motivazione della corte d’appello. La decisione è stata quindi annullata e la causa rinviata a un nuovo collegio giudicante presso la corte d’appello di Catania. Nel rigettare parte del ricorso avanzato anche dall’Avvocatura dello Stato, che chiedeva il ripristino del risarcimento patrimoniale stimato in primo grado in 15 milioni di euro, i giudici hanno chiarito alcuni punti fondamentali riguardo alla responsabilità civile legata alla diffusione delle immagini degli eventi violenti.
In particolare, secondo la suprema corte non basta mostrare semplicemente le immagini relative agli scontri tra ultras e forze dell’ordine per affermare che ne sia derivato un danno all’immagine dello stato o delle sue istituzioni. Serve dimostrare concretamente che quella divulgazione abbia effettivamente causato una lesione reputazionale o un pregiudizio tangibile nei confronti delle amministrazioni coinvolte.
Il principio espresso dalla cassazione si basa sull’esigenza di distinguere fra semplice pubblicizzazione degli eventi e reale compromissione della reputazione istituzionale. Non è automatico infatti ritenere che la visione da parte del pubblico delle immagini degli scontri abbia generato una percezione negativa dello Stato italiano o messo in discussione le capacità operative delle forze dell’ordine nel prevenire o reprimere tali episodi violenti.
Questa interpretazione limita l’estensione dei risarcimenti per danni all’immagine nelle cause legate a fatti pubblicamente documentati tramite video o fotografie. La giurisprudenza sottolinea così come sia necessario fornire prove specifiche circa l’effetto negativo subito dall’ente pubblico prima di poter attribuire responsabilità economica ai soggetti coinvolti negli eventi narrati dai media.
Le decisioni assunte dalla cassazione rappresentano un riferimento importante sulle modalità con cui vengono valutati i diritti alla tutela reputazionale degli enti pubblici quando si tratta di fatti cronachistici ampiamente documentati attraverso mezzi audiovisivi diffusi su larga scala dagli organi stampa nazionali ed internazionali.
L’avvocato Giuseppe Lipera ha commentato positivamente questa pronuncia definendola “un punto importante” nella vicenda giudiziaria relativa ad Antonino Filippo Speziale. L’annullamento con rinvio comporta infatti una nuova valutazione da parte della corte d’appello in composizione differente anche rispetto alle spese processuali sostenute dalle parti coinvolte.
Rimane aperta inoltre la questione relativa al risarcimento patrimoniale chiesto dal Ministero dell’interno insieme alla Presidenza del consiglio ma rigettata dalla suprema corte nella forma proposta finora. Il caso continua quindi ad avere sviluppi rilevanti soprattutto sotto l’aspetto civile dopo le condanne penali già definite nei confronti dei responsabili degli incidenti avvenuti nel febbraio 2007 fuori dal Massimino durante uno dei derby più tesi tra Catania e Palermo.
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